Descrizione

IMU è l'acronimo di "Imposta Municipale Propria" (quella che una volta si chiamava "ICI").
L'imposta è stata introdotta con il Decreto legislativo 14/03/2011, n. 23 e la sua applicazione è stata anticipata al 2012 dal Decreto legge 06/12/2011, n. 201. Nel corso degli anni è stata oggetto di diverse revisioni normative, e attualmente è disciplinata dalle disposizioni di cui alla Legge 27/12/2019, n. 160, art. 1, com. 739-783.
Dal 2020 l'IMU riunisce in un’unica imposta sia la precedente IMU sia la TASI, mantenendo però struttura e impostazione fiscale dei vecchi tributi: la nuova IMU mantiene infatti l’esenzione già prevista per IMU e TASI per l'abitazione principale.
L’IMU è interamente destinata al Comune, a eccezione dell'imposta relativa agli immobili classificati nel gruppo catastale D, cioè immobili a uso produttivo, come capannoni, alberghi, ecc. da versare allo Stato (l'eventuale aumento dell'aliquota base stabilito dal Comune spetta al Comune stesso).
In Comune di Noventa di Piave …
Riduzioni ed esenzioni
Riduzione IMU per immobili in comodato d'uso gratuito a parenti
All’articolo 10 del Regolamento per l’istituzione e la disciplina dell’imposta Municipale Propria IMU approvato con Deliberazione del consiglio comunale 24/06/2020, n. 58, l’Amministrazione Comunale ha previsto una specifica aliquota in favore di tutte quelle unità immobiliari concesse in comodato d’uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori e figli) che le utilizzano come abitazione principale e ciò anche in assenza di un contratto registrato e/o con possesso di più unità immobiliari da parte del comodante.
Il beneficio concesso è esteso anche alle relative pertinenze (C/2, C/6, C/7) nella misura massima di una unità per categoria, purché dichiarate tali. Sono escluse le unità classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Per beneficiare dell’aliquota di favore deliberata il comodatario non deve essere titolare di alcun diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie sul bene concesso in comodato gratuito, e deve essere ivi residente. Il beneficio viene riconosciuto anche qualora il comodatario sia nudo proprietario fintanto che non rientri nella piena proprietà.
È onere del comodante (soggetto passivo ai fini del pagamento dell’imposta IMU) presentare apposita comunicazione al Comune, allegando dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio. L’agevolazione prevista verrà applicata a decorre dalla data di protocollazione della comunicazione su menzionata e fintanto persistano i requisiti sopra richiamati.
Riduzione IMU per pensionati residenti all’estero
La riduzione IMU per i pensionati residenti all'estero con pensione maturata in convenzione internazionale con l'Italia torna a essere pari al 50% per una sola unità immobiliare a uso abitativo posseduta in Italia, non locata o data in comodato d’uso, a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia.
L’agevolazione rientra tra quelle soggette all’obbligo di presentazione della dichiarazione anche se non è costitutiva del beneficio. È possibile procedere anche con una dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
Con Risoluzione 5/DF dell'11 giugno il MEF chiarisce che
La riduzione spetta anche per i pensionati di Paesi UE, SEE (Norvegia, Islanda e Liechtenstein), Svizzera (pensione in regime comunitario) e Regno Unito, solo se la pensione è maturata in regime di totalizzazione internazionale e, quindi, mediante cumulo dei periodi assicurativi maturati in Italia con i quelli maturati in altri paesi. Per ulteriori informazioni, consulta la risoluzionen. 5/DF dell’11/06/2021, emanata dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF).
Esenzione IMU “beni merce”
A decorrere dal 1° gennaio 2022 sono esenti dall’IMU i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano locati.
Resta obbligatoria la presentazione della dichiarazione IMU a pena di decadenza.
Esenzione IMU per immobili occupati abusivamente
Dal 01/01/2023 sono esenti dall'IMU gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, comma 2, o 633 (invasione di terreni o edifici) c.p. o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.
Ai fini dell'esenzione il soggetto passivo comunica al Comune interessato il possesso dei requisiti che danno diritto all’esenzione, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dal 1° gennaio 2023, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
Un'analoga comunicazione deve essere trasmessa al Comune allorché cessi il diritto all’esenzione.
L'esenzione dal pagamento dell’IMU è limitata al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni innanzi viste.
Riduzione base imponibile IMU per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati
La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubbliza 28/12/2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.
Per fabbricato inagibile o inabitabile si intende il fabbricato che non risulta idoneo all’uso cui è destinato per ragioni di pericolo all’integrità fisica o alla salute delle persone ed il sopravvenuto degrado fisico (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non è superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia.
Affinché la riduzione possa essere applicata occorre poi che l’immobile non sia utilizzato, anche per usi difformi rispetto alla destinazione originaria. I fabbricati in questione non siano oggetto di interventi di demolizione o di recupero edilizio ai sensi dell’art. 3, lett. c), d) ed f), del D.P.R. 380/2001.
Aree edificabili
La tabella delle aree edificabili può fornire un supporto per capire se un terreno è soggetto a IMU come area edificabile e fornisce indicazioni utili a determinare il valore dell'immobile.
La tabella è stata approvata con Delibera di Consiglio comunale 09/07/2015, n. 17.
Consulta la tabella riassuntiva dei valori medi delle aree edificabili.
